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18/12/2025
Le pistole lanciarazzi, conosciute anche come flare gun o pistole Very, sono dispositivi progettati esclusivamente per la segnalazione di emergenza.
Si tratta di strumenti a canna liscia, generalmente in calibro 12 gauge o 26,5 mm, che utilizzano cartucce speciali per proiettare razzi pirotecnici: segnali luminosi rossi paracadutati (per distress notturno) o fumogeni arancioni (per emergenze diurne).
Una volta sparati, questi razzi raggiungono altezze superiori ai 300 metri e sono visibili per decine di chilometri, rendendoli fondamentali per attirare i soccorsi in situazioni critiche.
In Italia, le pistole lanciarazzi sono classificate come armi comuni da sparo ai sensi dell’art. 2 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (e successive modifiche, tra cui il D.Lgs. 204/2010 e la Legge 238/2021). Questa equiparazione deriva dalla loro struttura e dalla potenziale pericolosità, anche se non sono concepite per offendere persone.
La Corte di Cassazione ha confermato ripetutamente questa classificazione (sentenze n. 39752/2018, n. 34339/2018 e precedenti), precisando che il dispositivo resta arma comune indipendentemente dalla presenza del “tromboncino” (l’adattatore per i razzi) o dal tipo di munizionamento utilizzato.
No, le pistole lanciarazzi non sono di libera vendita in Italia.
Prima dell’entrata in vigore della Legge 110/1975 era possibile acquistarle senza particolari autorizzazioni, ma oggi sono soggette a rigorosi controlli di polizia.
L’acquisto può avvenire esclusivamente presso armerie autorizzate e richiede la presentazione di un nulla osta all’acquisto rilasciato dalla Questura o di un titolo abilitativo valido (ad esempio, licenza di porto d’armi).
Una volta acquistata, la pistola deve essere denunciata entro 72 ore presso la Questura o la stazione dei Carabinieri competente per territorio (art. 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – TULPS).
La mancata denuncia configura il reato di detenzione abusiva di arma comune da sparo, punibile con arresto o reclusione e pesanti sanzioni pecuniarie.
In linea di principio, sì: per il porto fuori dall’abitazione o da contesti specifici è necessaria la licenza di porto d’armi.
Anche il semplice trasporto richiede un giustificato motivo, (arma scarica, in custodia, non pronta all'uso) dalla propria abitazione alla barca deve essere sempre giustificato dal possesso dell'imbarcazione o dalla necessità di manutenzione/sostituzione
L’uso per scopi ricreativi (come festeggiamenti o segnalazioni non di emergenza) è espressamente vietato e può integrare reato.
Esiste però una importante deroga normativa prevista dall’art. 2, comma 5, della Legge 110/1975 (introdotta nel 1990): le disposizioni relative alla detenzione e al porto non si applicano quando gli strumenti lanciarazzi sono impiegati per la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare, il soccorso o la protezione civile.
In pratica, questo significa che:
Le pistole lanciarazzi servono principalmente per segnalare emergenze in mare (naufragio, avaria, uomo in acqua), ma possono essere impiegate anche in ambito montano o durante operazioni di soccorso terrestre e protezione civile.
È fondamentale sparare sempre in verticale e mai in presenza di elicotteri o aerei a bassa quota.
Le munizioni hanno una scadenza (generalmente 4 anni) e devono essere smaltite presso rivenditori autorizzati e non vanno mai gettate nei rifiuti ordinari o in mare, poiché sono classificate come materiale esplodente.
In conclusione, le pistole lanciarazzi non sono oggetti di libera acquisto come scacciacani o spray difensivi.
La regola generale è restrittiva, ma la normativa privilegia la sicurezza in mare concedendo una deroga significativa per l’uso nautico di emergenza.