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DIVIETI DI CACCIA: Guida Completa

10/02/2025


Divieti di caccia: una guida completa e aggiornata

 

La caccia in Italia è un’attività regolamentata da un complesso quadro normativo che bilancia il diritto venatorio con la necessità di protezione della fauna selvatica e degli ecosistemi naturali.
Il riferimento legislativo principale è la Legge 157/1992, che disciplina la tutela della fauna e il prelievo venatorio, in conformità alle direttive europee e alle convenzioni internazionali sulla conservazione della biodiversità.

Le normative stabiliscono limiti rigorosi per garantire una caccia sostenibile e rispettosa dell’ambiente. I divieti riguardano:
 

  • Specie protette: animali non cacciabili per motivi di tutela e conservazione.
  • Periodi di divieto: stagioni in cui la caccia è vietata per consentire la riproduzione e la crescita della fauna.
  • Luoghi in cui è vietato cacciare: aree protette, parchi nazionali, riserve e zone di particolare interesse faunistico.
  • Mezzi e metodi vietati: strumenti e pratiche di caccia considerati dannosi o non etici.
  • Divieti specifici in situazioni eccezionali: restrizioni temporanee dovute a emergenze ambientali, condizioni climatiche avverse o incendi boschivi.

Oltre alla normativa nazionale, ogni Regione ha la facoltà di stabilire specifiche regolamentazioni attraverso il calendario venatorio, adattando le disposizioni generali alle caratteristiche ambientali e faunistiche del territorio.

Il rispetto di queste norme è essenziale per garantire la conservazione delle popolazioni animali e prevenire il bracconaggio. Le violazioni possono comportare sanzioni amministrative e penali, fino alla sospensione o revoca della licenza di caccia.

Una conoscenza approfondita delle regole venatorie non solo tutela l’ambiente, ma garantisce anche la sicurezza e il corretto esercizio di questa pratica tradizionale.
 


Zone divieto di caccia 

 

La Legge 157/1992 e le normative regionali stabiliscono diverse aree in cui l'attività venatoria è vietata, al fine di garantire la sicurezza delle persone, la tutela della fauna selvatica e la conservazione di ambienti naturali di particolare pregio.
 

1. Aree urbane e residenziali
 

  • È vietato cacciare nei centri abitati, ovvero all'interno di aree delimitate da segnaletica stradale che ne indichi l'ingresso e l'uscita.

  • Il divieto si estende anche a giardini pubblici e privati, parchi urbani, aie, cortili e zone limitrofe a edifici adibiti ad abitazione.
  • Anche le aree industriali e artigianali, per motivi di sicurezza, rientrano tra le zone dove l’attività venatoria è preclusa.
 

2. Strade, ferrovie e infrastrutture di trasporto

 
  • È vietato sparare a una distanza inferiore a 50 metri da strade pubbliche o private aperte al traffico e da ferrovie.
  • Per le autostrade, la distanza minima di sicurezza aumenta a 150 metri.
  • Il divieto si applica anche alle piste ciclabili e ai sentieri escursionistici riconosciuti.
 

3. Terreni coltivati e zone agricole specifiche

 
  • La caccia è vietata nei terreni coltivati a vite, frutteti e altre colture specializzate durante il periodo di maturazione dei frutti.
  • Il divieto può riguardare anche campi seminati o con colture in crescita, per evitare danni agli agricoltori.
  • Alcune regioni prevedono restrizioni temporanee in caso di condizioni climatiche particolarmente avverse che possono ridurre la disponibilità di cibo per la fauna selvatica.
 

4. Zone protette e aree naturali

 
  • È severamente vietato cacciare in parchi nazionali, parchi regionali e riserve naturali, sia statali che regionali.
  • Anche nelle oasi di protezione e ripopolamento, istituite per la conservazione della fauna, la caccia è proibita.
  • I SIC (Siti di Interesse Comunitario) e le ZPS (Zone di Protezione Speciale) sono soggetti a regolamentazioni particolari che possono limitare o vietare la caccia in alcune stagioni o per determinate specie.
 

5. Zone umide e corsi d’acqua

 
  • Non è possibile cacciare in laghi, stagni, paludi e corsi d’acqua permanenti che non siano esplicitamente autorizzati per la caccia agli acquatici.
  • Il divieto riguarda anche le aree umide di particolare rilevanza ecologica, dove molte specie di uccelli acquatici trovano rifugio e nidificano.
  • Sono vietate la caccia da natanti in movimento e l’uso di mezzi motorizzati in acqua per agevolare l’attività venatoria.

6. Valichi montani e zone di migrazione

  • È vietato cacciare su valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per un raggio di 1.000 metri.
  • Questo divieto serve a proteggere le specie migratorie nei momenti più critici del loro ciclo biologico.
 

Confini con proprietà private e aziende faunistico-venatorie

 
  • È vietato esercitare la caccia a meno di 100 metri da immobili di proprietà privata se non si ha il consenso del proprietario.
  • Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agrituristico-venatorie stabiliscono regole specifiche per la caccia al loro interno, e chi non è autorizzato non può esercitare attività venatoria in queste aree.
 

Zone incendiate

 
  • In caso di incendi boschivi, le aree colpite diventano interdette alla caccia per almeno 10 anni, secondo la legge sulla protezione degli ecosistemi forestali.
  • Alcune regioni possono ridurre questo periodo in base alla rigenerazione dell'ambiente, ma per diversi anni dopo un incendio la caccia resta vietata per preservare il ripopolamento faunistico.
 

Il rispetto di queste restrizioni è fondamentale per garantire un'attività venatoria etica, sicura e sostenibile.
Per evitare sanzioni, è sempre consigliato consultare le normative regionali aggiornate e verificare la segnaletica in loco.


 


Luoghi in cui è vietato cacciare

 

La Legge 157/1992 e le normative regionali stabiliscono diverse aree in cui l'attività venatoria è vietata, al fine di garantire la sicurezza delle persone, la tutela della fauna selvatica e la conservazione di ambienti naturali di particolare pregio.
 

1. Aree urbane e residenziali

 
  • È vietato cacciare nei centri abitati, ovvero all'interno di aree delimitate da segnaletica stradale che ne indichi l'ingresso e l'uscita.
  • Il divieto si estende anche a giardini pubblici e privati, parchi urbani, aie, cortili e zone limitrofe a edifici adibiti ad abitazione.
  • Anche le aree industriali e artigianali, per motivi di sicurezza, rientrano tra le zone dove l’attività venatoria è preclusa.
 

2. Strade, ferrovie e infrastrutture di trasporto

 
  • È vietato sparare a una distanza inferiore a 50 metri da strade pubbliche o private aperte al traffico e da ferrovie.
  • Per le autostrade, la distanza minima di sicurezza aumenta a 150 metri.
  • Il divieto si applica anche alle piste ciclabili e ai sentieri escursionistici riconosciuti.
 

3. Terreni coltivati e zone agricole specifiche

 
  • La caccia è vietata nei terreni coltivati a vite, frutteti e altre colture specializzate durante il periodo di maturazione dei frutti.
  • Il divieto può riguardare anche campi seminati o con colture in crescita, per evitare danni agli agricoltori.
  • Alcune regioni prevedono restrizioni temporanee in caso di condizioni climatiche particolarmente avverse che possono ridurre la disponibilità di cibo per la fauna selvatica.
 

4. Zone protette e aree naturali

 
  • È severamente vietato cacciare in parchi nazionali, parchi regionali e riserve naturali, sia statali che regionali.
  • Anche nelle oasi di protezione e ripopolamento, istituite per la conservazione della fauna, la caccia è proibita.
  • I SIC (Siti di Interesse Comunitario) e le ZPS (Zone di Protezione Speciale) sono soggetti a regolamentazioni particolari che possono limitare o vietare la caccia in alcune stagioni o per determinate specie.
 

5. Zone umide e corsi d’acqua

 
  • Non è possibile cacciare in laghi, stagni, paludi e corsi d’acqua permanenti che non siano esplicitamente autorizzati per la caccia agli acquatici.
  • Il divieto riguarda anche le aree umide di particolare rilevanza ecologica, dove molte specie di uccelli acquatici trovano rifugio e nidificano.
  • Sono vietate la caccia da natanti in movimento e l’uso di mezzi motorizzati in acqua per agevolare l’attività venatoria.
 

6. Valichi montani e zone di migrazione

 
  • È vietato cacciare su valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per un raggio di 1.000 metri.
  • Questo divieto serve a proteggere le specie migratorie nei momenti più critici del loro ciclo biologico.
 

7. Confini con proprietà private e aziende faunistico-venatorie

 
  • È vietato esercitare la caccia a meno di 100 metri da immobili di proprietà privata se non si ha il consenso del proprietario.
  • Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agrituristico-venatorie stabiliscono regole specifiche per la caccia al loro interno, e chi non è autorizzato non può esercitare attività venatoria in queste aree.
 

8. Zone incendiate

 
  • In caso di incendi boschivi, le aree colpite diventano interdette alla caccia per almeno 10 anni, secondo la legge sulla protezione degli ecosistemi forestali.
  • Alcune regioni possono ridurre questo periodo in base alla rigenerazione dell'ambiente, ma per diversi anni dopo un incendio la caccia resta vietata per preservare il ripopolamento faunistico.
 

Periodi di Divieto della Caccia

 

Il divieto di caccia in determinati periodi dell’anno è fondamentale per garantire la conservazione della fauna selvatica, proteggere le specie durante la riproduzione e la crescita dei piccoli e prevenire eccessive pressioni venatorie su determinate popolazioni.
 

1. Periodo di Chiusura Generale della Caccia

 

Secondo l’articolo 18 della Legge 157/1992, la stagione venatoria in Italia si svolge generalmente dal 1° settembre al 31 gennaio, ma ogni Regione può stabilire variazioni in base alle condizioni ambientali e alla presenza delle specie cacciabili.
 

  • Dal 1° febbraio al 31 agosto, la caccia è vietata per consentire la riproduzione e la cura della prole.
  • Alcune attività come il controllo faunistico e la caccia di selezione agli ungulati possono essere autorizzate fuori dal calendario venatorio ordinario, ma solo con specifiche deroghe.
 

2. Divieto di Caccia Durante il Periodo Riproduttivo e di Crescita dei Piccoli

 
  • Per garantire la riproduzione e la tutela delle nuove generazioni di fauna selvatica, la caccia è vietata in primavera ed estate, periodi in cui la maggior parte delle specie nidifica e alleva la prole.
  • Anche la raccolta delle uova e la distruzione dei nidi sono proibite per evitare danni alle popolazioni di uccelli.

3. Periodi di Divieto per Singole Specie

 

Ogni specie cacciabile ha un periodo specifico in cui la caccia è consentita, e il resto dell’anno è protetta. Alcuni esempi di periodi di caccia stabiliti dalla normativa nazionale sono:

  • Lepre comune: da settembre a dicembre
  • Fagiano: da settembre a gennaio
  • Colombaccio e Tortora selvatica: da settembre a gennaio
  • Beccaccia: da ottobre a gennaio
  • Anatre e altri acquatici: da settembre a gennaio
  • Cinghiale: periodi variabili in base alle regioni, ma generalmente tra ottobre e gennaio
  • Capriolo, daino e cervo: regolati da specifici piani di prelievo selettivo
 

Le Regioni possono modificare questi periodi in base alle condizioni locali, ma devono sempre rispettare i principi della normativa nazionale e della Direttiva Europea Uccelli (79/409/CEE).
 


4. Divieto di Caccia nei Periodi di Migrazione

  • Durante le fasi di migrazione pre-nuziale e post-nuziale, alcune specie sono particolarmente vulnerabili.
  • Il divieto è rafforzato nei valichi montani e nelle zone di passo, dove gli uccelli migratori si concentrano prima di spostarsi verso altre aree.
  • In queste zone, il divieto si estende fino a 1.000 metri di raggio attorno ai principali punti di transito migratorio.
 

5. Divieto di Caccia in Condizioni Climatiche Avverse

 
  • In presenza di neve persistente: Quando il suolo è interamente coperto di neve, la caccia è vietata (eccetto per la caccia selettiva agli ungulati).
  • Durante periodi di siccità o calamità naturali: Se condizioni eccezionali mettono a rischio la fauna, le autorità possono sospendere la caccia in determinate aree.
  • Temperature estreme: In caso di ondate di freddo intenso o caldo anomalo, le Regioni possono imporre divieti temporanei per proteggere gli animali.
 

6. Divieto di Caccia nelle Aree Incendiate

 
  • Secondo la Legge 353/2000, nelle zone boschive colpite da incendi, la caccia è vietata per almeno 10 anni.
  • Il divieto è volto a favorire il ripristino dell'ecosistema e il ripopolamento della fauna.

7. Chiusura Anticipata della Stagione Venatoria

 
  • In caso di emergenze ambientali, spopolamento di determinate specie o necessità di tutela faunistica, le Regioni possono anticipare la chiusura della caccia rispetto ai termini stabiliti dal calendario venatorio.
  • Organizzazioni ambientaliste, ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e altri enti possono proporre la chiusura anticipata se vi sono evidenze scientifiche di un rischio per le popolazioni animali.

Sanzioni per Violazione del Divieto di Caccia nei Periodi Protetti

 

Chi caccia al di fuori dei periodi consentiti è soggetto a sanzioni amministrative e penali, che possono includere:

  • Multe da 500 a 5.000 euro, in base alla gravità dell'infrazione.
  • Sequestro dell’arma e della licenza di caccia.
  • Sospensione o revoca del porto d’armi.
  • Conseguenze penali in caso di abbattimento illegale di specie particolarmente protette.

Conclusione

Il rispetto dei periodi di divieto della caccia è essenziale per garantire la sostenibilità dell’attività venatoria e la conservazione della fauna selvatica.
Per evitare infrazioni, è sempre consigliabile consultare il calendario venatorio regionale aggiornato e seguire le linee guida stabilite dagli enti di gestione della fauna.

 


Specie Protette in Italia

 

La protezione di alcune specie animali è essenziale per la conservazione della biodiversità e la tutela degli equilibri ecologici. In Italia, molte specie sono rigorosamente protette e il loro abbattimento, cattura o disturbo è severamente vietato.
 

Le specie protette si dividono in diverse categorie:
 

  1. Specie vietate alla caccia (anche se presenti in numero elevato)
  2. Specie in pericolo di estinzione
  3. Specie di particolare interesse conservazionistico
  4. Specie protette da convenzioni internazionali
 

Il loro abbattimento può comportare multe, sanzioni penali e la sospensione della licenza di caccia.
 


1. Uccelli Protetti

 

Uccelli rapaci (Diurni e Notturni)

Tutti i rapaci sono protetti e la loro caccia è vietata in quanto essenziali per il controllo degli ecosistemi. Tra questi troviamo:

  • Aquila reale (Aquila chrysaetos)
  • Falco pellegrino (Falco peregrinus)
  • Gheppio (Falco tinnunculus)
  • Poiana (Buteo buteo)
  • Gufo reale (Bubo bubo)
  • Allocco (Strix aluco)
  • Civetta (Athene noctua)
  • Barbagianni (Tyto alba)

L’uccisione o la cattura di rapaci è punita con severe sanzioni penali.
 


Uccelli migratori protetti

 

Molti uccelli migratori sono protetti perché in declino a livello europeo. Tra i più importanti:

  • Piviere dorato (Pluvialis apricaria)
  • Pernice di mare (Glareola pratincola)
  • Gru (Grus grus)
  • Cicogna bianca (Ciconia ciconia)
  • Cicogna nera (Ciconia nigra)
  • Fenicottero rosa (Phoenicopterus roseus)
 

Altri uccelli protetti di interesse conservazionistico

 
  • Gallo cedrone (Tetrao urogallus) (specie in forte diminuzione)
  • Pettirosso (Erithacus rubecula)
  • Rondine (Hirundo rustica)
  • Usignolo (Luscinia megarhynchos)
  • Martin pescatore (Alcedo atthis)

L’uccisione di questi uccelli comporta multe fino a 5.000 euro e la sospensione della licenza.
 


2. Mammiferi Protetti

 

Grandi carnivori

  • Lupo appenninico (Canis lupus italicus): Protetto dal 1971, il lupo è in fase di ripopolamento in molte regioni italiane.
  • Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus): Specie in pericolo critico di estinzione con una popolazione di meno di 100 individui.
  • Lince europea (Lynx lynx): Presente in piccole aree alpine e in fase di reintroduzione.
 

L’abbattimento di un grande carnivoro è considerato reato penale e comporta fino a 3 anni di carcere.
 

Piccoli carnivori e mammiferi in pericolo

  • Gatto selvatico (Felis silvestris)
  • Lontra (Lutra lutra)
  • Martora (Martes martes)
  • Puzzola (Mustela putorius)

Ungulati Protetti

  • Stambecco alpino (Capra ibex)
  • Camoscio appenninico (Rupicapra pyrenaica ornata)

Questi ungulati sono protetti in gran parte d’Italia, tranne in alcune zone dove la loro caccia è regolamentata.
 


3. Specie Protette nei Fiumi, Laghi e Zone Umide

 

Molte specie acquatiche sono a rischio e quindi protette:

  • Lontra (Lutra lutra)
  • Castoro europeo (Castor fiber) (recentemente reintrodotto)
  • Tartaruga palustre europea (Emys orbicularis)
  • Testuggine di Hermann (Testudo hermanni)

La distruzione degli habitat di queste specie comporta sanzioni severe.
 


4. Specie Protette da Convenzioni Internazionali

 

L’Italia ha aderito a diverse convenzioni internazionali per la protezione della fauna:

  • Convenzione di Berna (protezione della fauna selvatica e degli habitat naturali in Europa)
  • Convenzione di Bonn (protezione delle specie migratorie)
  • CITES (regolamentazione del commercio internazionale di specie a rischio)
 

Specie particolarmente protette da queste convenzioni includono:
 

  • Lupo (Canis lupus)
  • Aquila reale (Aquila chrysaetos)
  • Foca monaca (Monachus monachus)
  • Storione (Acipenser sturio)
 

Sanzioni per la Caccia o il Disturbo di Specie Protette

 

Chi uccide o cattura specie protette è soggetto a:
 

  • Multe elevate per specie particolarmente protette.
  • Sequestro delle armi e della licenza di caccia.
  • Sospensione o revoca del porto d’armi.
  • Procedimenti penali con reclusione fino a 3 anni, in caso di abbattimento illegale di specie minacciate.

Inoltre, chi detiene illegalmente animali protetti vivi o impagliati può essere denunciato.


Conclusione

Il rispetto delle norme sulla protezione delle specie è fondamentale per garantire la biodiversità e la conservazione degli ecosistemi naturali. I cacciatori devono conoscere le specie vietate alla caccia per evitare sanzioni e contribuire alla tutela dell’ambiente.

Per qualsiasi dubbio, è sempre consigliabile consultare:

  • Calendario venatorio regionale aggiornato
  • Liste delle specie protette fornite dall’ISPRA
  • Normative internazionali in vigore


 
Questo testo è solo a scopo informativo e non sostituisce la consulenza legale. Le normative e le leggi possono essere soggette a modifiche, e le informazioni qui riportate potrebbero non essere complete o aggiornate.
Per ottenere informazioni ufficiali e precise, si raccomanda di consultare fonti competenti, come enti e istituzioni governative o professionisti legali.
L'autore di questo testo si esonera da ogni responsabilità derivante da eventuali errori, omissioni o interpretazioni errate delle informazioni fornite.


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