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04/04/2025
In Italia, la gestione delle munizioni per armi da fuoco è regolata da una normativa chiara ma spesso fraintesa, che genera dubbi tra i possessori di porto d’armi o nulla osta.
Uno dei temi più discussi è l’obbligo di denuncia delle munizioni, in particolare quando si parla di quelle acquistate, detenute o sparate. In questo articolo, analizziamo cosa dice la legge, sfatiamo i falsi miti e forniamo una guida pratica per essere in regola.
Secondo l’articolo 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), chiunque detiene munizioni deve denunciarle entro 72 ore dall’acquisto o dall’acquisizione all’autorità di pubblica sicurezza (Questura o Carabinieri).
Questo vale per le munizioni effettivamente detenute nella propria abitazione o in altro luogo di custodia.
Tuttavia, la denuncia non riguarda l’atto dell’acquisto in sé, ma la detenzione: ciò significa che se acquisti munizioni e le utilizzi immediatamente (ad esempio in un poligono), non sei obbligato a denunciarle.
La normativa stabilisce limiti precisi per la detenzione senza licenza speciale:
Un punto cruciale, spesso oggetto di confusione, è se sia necessario aggiornare la denuncia dopo aver sparato delle munizioni.
La risposta è no. La legge non richiede di segnalare una variazione in diminuzione del numero di munizioni detenute.
Questo principio è stato chiarito dalla circolare del Ministero dell’Interno 557/PAS.10611-10171.(1) del 7 agosto 2006: se hai denunciato, ad esempio, 200 cartucce per pistola e ne spari 50 in poligono, non devi comunicare la diminuzione.
Allo stesso modo, se acquisti altre 50 cartucce per “reintegrare” il quantitativo originario (rientrando sempre nel limite di 200), non serve una nuova denuncia, poiché si tratta di un semplice ripristino di quanto già dichiarato.
Nel tuo quesito iniziale, hai menzionato un limite di “200 proiettili per la canna rigata consentito”.
Qui è necessaria una precisazione tecnica.
Il limite di 200 cartucce si applica alle armi corte o alle munizioni per armi lunghe che non rientrano nella categoria “da caccia”.
Per i fucili a canna rigata da caccia (come definito dalla Legge 157/92 e dal Decreto Legislativo 204/2010), il limite è invece di 1.500 cartucce.
Tuttavia, se un fucile a canna rigata utilizza munizioni tipicamente da pistola (ad esempio il 9x21 IMI), si applica il limite di 200 cartucce, come stabilito dal D.lgs. 204/2010.
Questo crea una distinzione importante: il tipo di munizione e la sua destinazione d’uso prevalgono sulla tipologia dell’arma.
Ad esempio:
Se desideri detenere più di 200 cartucce per arma corta o 1.500 per fucile da caccia, è necessario richiedere una licenza prefettizia di deposito, che consente di superare i limiti standard. Questa licenza, disciplinata dagli articoli 50 e 51 del TULPS, è permanente e viene concessa previa verifica del locale di detenzione, ma è riservata a casi specifici (ad esempio tiratori agonistici o collezionisti con motivazioni valide).
Senza questa licenza, superare i limiti è illegale e può configurare il reato di detenzione abusiva di munizioni (art. 697 del Codice Penale), con conseguenze penali.
In Italia, la denuncia delle munizioni riguarda solo quelle detenute, non quelle sparate o acquistate e consumate subito.
Per la canna rigata, il limite di 200 cartucce si applica solo se la munizione non è classificata “da caccia”; altrimenti, si sale a 1.500. Grazie a una normativa pragmatica e alle circolari esplicative, i possessori di armi possono gestire le munizioni senza inutili complicazioni burocratiche, a patto di conoscere bene le regole.
Resta fondamentale, però, verificare eventuali interpretazioni locali delle Questure, che talvolta applicano restrizioni più severe.