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03/03/2025
Le armi comuni da sparo rappresentano una categoria ben definita dalla normativa italiana, distinguendosi dalle armi da guerra, vietate ai privati.
Un cittadino, in possesso di un titolo abilitativo valido, come il porto d’armi o il nulla osta, può acquistare, detenere e denunciare legalmente queste armi.
Ma quali sono le principali caratteristiche delle armi comuni da sparo e quali regole bisogna rispettare per detenerle?
Secondo la normativa vigente, le armi comuni da sparo comprendono:
Fucili semiautomatici con una o più canne ad anima liscia.
Fucili a due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale.
Fucili a due o tre canne miste (anime lisce o rigate), sempre a caricamento manuale.
Fucili, carabine e moschetti a canna rigata, anche semiautomatici.
Fucili e carabine a percussione anulare non automatici (es. calibro .22 LR).
Repliche di armi antiche ad avancarica, escludendo quelle a colpo singolo.
Armi che, pur utilizzando munizioni di derivazione militare, hanno specifiche configurazioni per uso sportivo o venatorio.
Armi comuni "pure": non rientrano tra le sportive o da caccia, come pistole e revolver per difesa personale.
Armi sportive: riconosciute dal Banco Nazionale di Prova (BNP) per l’uso nel tiro sportivo.
Armi da caccia: conformi alle disposizioni della Legge 157/1992, con specifiche tecniche precise.
L’identificazione di un’arma avviene attraverso:
Classificazione del Banco Nazionale di Prova (BNP): ogni arma riceve un codice alfanumerico che ne attesta la categoria e la legalità.
Caratteristiche tecniche: lunghezza della canna, calibro e capacità del caricatore determinano la classificazione dell’arma.
Documentazione: ogni arma deve essere accompagnata da un certificato rilasciato dal venditore o dal BNP che ne attesta la categoria.
Armi da guerra: proibite ai privati, comprendono fucili automatici e altre armi con elevata potenzialità offensiva.
Armi antiche: prodotte prima del 1890 o repliche non funzionanti.
Armi ad aria compressa: se superano i 7,5 Joule, sono assimilate alle armi comuni da sparo.
La legge stabilisce precisi limiti al numero di armi detenibili senza una licenza di collezione:
3 armi comuni da sparo (pistole, revolver, armi non classificate come sportive o da caccia).
12 armi sportive, riconosciute dal BNP.
Numero illimitato di armi da caccia, purché conformi alla normativa.
8 armi antiche, artistiche o rare, se prodotte prima del 1890 o repliche non funzionanti.
Chi detiene un’arma è soggetto a obblighi precisi:
Denuncia obbligatoria: entro 72 ore dall’acquisto, presso le autorità competenti (Questura, Commissariato, Carabinieri).
Titolo abilitativo: porto d’armi o nulla osta per l’acquisto.
Custodia sicura: le armi devono essere conservate in modo sicuro per impedire accessi non autorizzati.
Certificazione medica: ogni 5 anni, chi detiene armi senza porto d’armi deve presentare un certificato medico.
La normativa impone limiti anche sulla detenzione delle munizioni:
200 cartucce per arma corta.
1500 cartucce per arma lunga, incluse quelle da caccia.
1000 cartucce a pallini per caccia senza denuncia; oltre, con obbligo di denuncia.
5 kg di polvere da sparo, soggetti a denuncia.
Anche i caricatori devono rispettare dei limiti:
Massimo 10 colpi per armi lunghe.
Massimo 20 colpi per armi corte.
Caricatori di capienza superiore devono essere denunciati e sono riservati ai tiratori sportivi.
Le armi comuni da sparo sono disciplinate da norme stringenti per garantirne un utilizzo lecito e sicuro.
Chiunque sia interessato a possederne una deve rispettare scrupolosamente le leggi in vigore e assicurarsi di essere in regola con le disposizioni previste.